Il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Norvegia, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, hanno convenuto sulle seguenti disposizioni:

Articolo 1 – Soggetti
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati
contraenti.

Articolo 2 – Imposte considerate
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto
di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti
locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito
complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le
imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull’ammontare
complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
a) per quanto concerne la Norvegia:
le imposte erariali, provinciali e comunali sul reddito, compresi i contributi al fondo
perequativo fiscale, le imposte sul patrimonio erariali e comunali; il tributo nazionale sui salari
degli artisti non residenti; e
l’imposta sui marittimi; (qui di seguito indicate quali «imposta norvegese»).
b) per quanto concerne l’Italia:
1 – L’imposta sul reddito delle persone fisiche;
1 L. 2 marzo 1987, n. 108. Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 marzo 1987, n. 70, S.O. Ratifica ed esecuzione della
Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Regno di Norvegia per evitare le doppie imposizioni in
materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 17 giugno 1985. Il Ministero degli affari esteri ha reso noto che lo scambio degli strumenti di ratifica della
Convenzione qui allegata è avvenuto il 25 maggio 1987; di conseguenza la medesima Convenzione, a norma dell’art. 30 della stessa, è entrata in vigore il 25 maggio 1987 (vedi comunicato in Gazz. Uff. 1° luglio 1987, n. 15)